
La pianificazione patrimoniale familiare è tornata al centro dell’agenda di famiglie imprenditoriali e risparmiatori evoluti. Due strumenti spiccano per popolarità: trust familiare e fondo patrimoniale. La cornice normativa e fiscale è stata aggiornata di recente: con il decreto legislativo 139/2024 il legislatore ha precisato, tra l’altro, che l’imposta sulle successioni e donazioni si applica anche ai trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione, con chiarimenti operativi dell’Agenzia delle Entrate (circolare 3/E del 16 aprile 2025). Questo rende attuale un confronto ragionato su chi può usarli, cosa proteggono, quando ha senso adottarli, dove operano (in Italia e con leggi straniere richiamate), e perché uno strumento può risultare più efficiente dell’altro a parità di obiettivo.
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Che cos’è il fondo patrimoniale e come funziona
Il fondo patrimoniale è previsto dal codice civile: consente di destinare beni (immobili, mobili registrati, titoli di credito) ai bisogni della famiglia, costituendolo per atto pubblico da parte di uno o entrambi i coniugi, o anche da un terzo, pure per testamento. È uno strumento legato al matrimonio o all’unione civile; non è previsto per conviventi non sposati. Le regole essenziali sono negli artt. 167–171 c.c. (costituzione, amministrazione, limiti di disposizione e cessazione).
Aggredibilità da parte dei creditori
La protezione del fondo è condizionata: l’esecuzione forzata sui beni e sui frutti del fondo non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere estranei ai bisogni della famiglia (art. 170 c.c.). La giurisprudenza ha chiarito che occorre valutare caso per caso il nesso tra debito e bisogni familiari; ad esempio, debiti tributari connessi all’attività lavorativa di un coniuge possono non essere automaticamente esclusi dall’aggressione, se collegati al mantenimento del nucleo. Resta inoltre praticabile l’azione revocatoria quando il fondo lede le ragioni dei creditori.
Costi e adempimenti del fondo patrimoniale
Sul piano tributario, la costituzione senza trasferimento di proprietà sconta in via generale imposta di registro in misura fissa (200 euro) e imposta di bollo; se occorrono formalità pubblicitarie immobiliari, si aggiungono imposta e tassa ipotecaria. Se la costituzione comporta trasferimento di beni, entrano in gioco imposte ipotecaria e catastale secondo i casi. Gli onorari notarili variano in relazione al valore e alla complessità dell’atto. Le cifre di dettaglio oscillano perché dipendono dal caso concreto, ma gli schemi di costo ricorrenti sono descritti in modo trasparente da fonti notarili specialistiche.
Che cos’è il trust familiare e come opera in Italia
Il trust non ha una legge italiana organica, ma è riconosciuto perché l’Italia ha ratificato la Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985 con legge 364/1989. In pratica, nell’atto istitutivo si sceglie la legge regolatrice (di solito di ordinamenti di common law), si trasferiscono beni al trustee, che li amministra in una massa separata e segregata rispetto al suo patrimonio, nell’interesse dei beneficiari o per uno scopo. Questo consente disegni flessibili (passaggi generazionali, protezione di soggetti fragili, governance di partecipazioni).
Un’applicazione diffusa è il trust “dopo di noi” per persone con disabilità grave (legge 112/2016), che prevede agevolazioni fiscali specifiche in presenza dei requisiti di legge e delle condizioni pratiche chiarite dall’Amministrazione finanziaria.
Regole fiscali 2025 su imposta di donazione e successione
Dopo anni di contrasti interpretativi, la circolare 34/E (20 ottobre 2022) ha recepito l’orientamento consolidato della Cassazione: il conferimento di beni in trust non realizza di regola il presupposto dell’imposta di donazione; la tassazione proporzionale interviene alla distribuzione finale ai beneficiari (“tassazione in uscita”). Per gli atti immobiliari correlati al conferimento, imposte ipotecaria e catastale in misura fissa; registro in misura fissa per l’atto istitutivo e di dotazione redatti per atto pubblico o scrittura autenticata. Il decreto legislativo 139/2024 ha poi tipizzato nel TUS i trasferimenti da trust come ambito soggetto a imposta, e la circolare 3/E/2025 ha fornito istruzioni aggiornate, confermando lo schema applicativo e inquadrando i trust interposti ai fini di dirette e indirette.
Sul fronte imposta di successione e donazione, restano aliquote e franchigie generali: 4% oltre 1.000.000 € per coniuge e parenti in linea retta; 6% oltre 100.000 € per fratelli e sorelle; 6% per altri parenti fino al 4° grado senza franchigia; 8% per gli altri soggetti; franchigia 1.500.000 € se il beneficiario è persona con disabilità grave (legge 104/1992).
Trust, interposizione e revocatoria: cosa non trascurare
La segregazione non è uno scudo assoluto: un trust “interposto” (meramente formale, privo di reale spossessamento o controllato in modo sostanziale dal disponente) può essere disconosciuto dall’Amministrazione finanziaria, con effetti anche nel comparto delle indirette. I creditori possono agire in revocatoria ex art. 2901 c.c. contro atto istitutivo e atti di dotazione, se ricorrono i presupposti. La Cassazione ha riconosciuto la praticabilità dell’azione anche rispetto a trust e vincoli di destinazione.
Costi di istituzione e gestione del trust
I costi di avvio dipendono da valore e tipologia dei beni, redazione dell’atto (spesso assistita da avvocati/notai, specie se vi sono immobili), eventuali perizie e scelta del trustee. Nella prassi di mercato, i compensi professionali per l’istituzione possono andare da alcune migliaia di euro a importi superiori per operazioni complesse; i compensi annuali del trustee si muovono in un intervallo ampio (da circa 1.000–12.000 € e oltre), in funzione del carico gestionale e dei controlli richiesti. È prudente richiedere preventivi comparabili e un mandato che definisca responsabilità, criteri di investimento e reporting.
Differenze chiave a colpo d’occhio
Il confronto operativo aiuta a capire quale strumento risponde meglio a un dato obiettivo:
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Soggetti coinvolti
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Fondo patrimoniale: solo coniugi o uniti civilmente; possibile costituzione anche da terzi a loro favore.
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Trust: può essere istituito da chiunque (persona fisica o giuridica) a beneficio di terzi o per scopo, richiamando una legge regolatrice estera.
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Oggetto
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Fondo: beni immobili, mobili registrati, titoli, destinati ai bisogni della famiglia.
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Trust: qualunque bene o diritto trasferibile; forte modularità (partecipazioni, portafogli, immobili, liquidità).
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Potere di gestione
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Fondo: amministrazione regolata dalle norme sulla comunione legale; limiti a vendite/garanzie se non consentiti nell’atto.
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Trust: gestione al trustee secondo l’atto istitutivo; possibile guardiano o comitato di controllo.
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Protezione dai creditori
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Fondo: opponibilità solo per debiti estranei ai bisogni familiari conosciuti dal creditore; esposta a revocatoria.
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Trust: segregazione patrimoniale; rischio di interposizione and revocatoria se abusato.
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Fisco
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Fondo: nessun vantaggio fiscale strutturale; regime d’imposte legato a trasferimenti e formalità.
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Trust: imposta di donazione/successione rilevante alla distribuzione (salvo casi particolari), imposte ipotecaria e catastale in misura fissa all’apporto immobiliare; regole speciali per trust “dopo di noi”.
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Costi ricorrenti
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Fondo: costi iniziali notarili e tributi; gestione ordinaria minima.
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Trust: compenso del trustee e consulenze periodiche; più oneroso ma anche più flessibile.
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Vantaggi fiscali e agevolazioni: quando uno strumento batte l’altro
Il fondo patrimoniale non offre, di per sé, agevolazioni fiscali mirate; è uno strumento civilistico di destinazione. Le agevolazioni (per esempio “prima casa”) possono incidere caso per caso sui trasferimenti collegati, ma non derivano dal fondo in quanto tale.
Il trust, invece, incontra alcune corsie preferenziali:
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Tassazione “in uscita”: l’onere proporzionale si manifesta al momento dell’attribuzione finale dal trustee ai beneficiari; l’apporto è in linea generale neutro ai fini proporzionali e soggetto a imposte fisse (registro; ipocatastali fisse se vi sono immobili).
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Franchigie e aliquote: in sede di attribuzione, si applicano le regole generali di aliquote e franchigie per grado di parentela (4% oltre 1.000.000 € per coniuge/figli; 6% oltre 100.000 € per fratelli/sorelle; ecc.).
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“Dopo di noi”: per persone con disabilità grave, la legge prevede esenzioni/agevolazioni mirate per conferimenti in trust e misure di sostegno; occorre rispettare puntualmente i requisiti formali e sostanziali.
Errori ricorrenti da evitare
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Fondo patrimoniale come “scudo totale”: la giurisprudenza è chiara, la protezione vale solo per debiti estranei ai bisogni familiari noti al creditore; su tributi e debiti d’impresa l’opponibilità richiede prova concreta.
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Trust di facciata: se il disponente trattiene controllo sostanziale e i poteri tipici del trustee, il trust rischia di essere considerato interposto. Attenzione a governance, rendicontazioni, soggetti terzi di controllo.
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Documentazione carente: assenza di letter of wishes, regole di investimento e clausole di sostituzione del trustee può complicare gestione e contenziosi.
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Trascurare la revocatoria: atti compiuti in pregiudizio dei creditori restano aggredibili; serve analisi dei tempi e delle cause dei debiti, nonché della scientia damni.
Quanto costa davvero: voci di spesa a confronto
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Fondo patrimoniale
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Imposta di registro in misura fissa per l’atto, imposta di bollo e, se vi sono formalità immobiliari, imposte/tasse ipotecarie; se la costituzione implica trasferimenti, si applicano anche le relative imposte ipocatastali. Onorari notarili variabili.
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Trust familiare
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Atto istitutivo e atto di dotazione: registro in misura fissa; per immobili, ipotecaria e catastale in misura fissa; il costo professionale di setup può andare da qualche migliaio di euro verso l’alto in base alla complessità; compenso annuale del trustee in funzione della gestione (spesso da 1.000 a 12.000 € e oltre).
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Una notazione pratica: nelle operazioni che coinvolgono quote societarie o immobili con mutui, vanno stimati costi accessori (perizie, consensi bancari, volture, aggiornamenti catastali) e tempi amministrativi.
Quale scegliere in casi tipici
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Casa di famiglia senza passaggi generazionali complessi, coniugi/unione civile, redditi regolari e limitata esposizione al rischio: il fondo patrimoniale può offrire una protezione mirata e relativamente economica, fermo il limite dei bisogni della famiglia e dell’onere probatorio.
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Famiglia imprenditoriale con partecipazioni e necessità di regole di governance, continuità d’impresa e clausole su dividendi e liquidità: il trust offre flessibilità e segregazione per cucire su misura diritti economici e poteri, coordinando patti parasociali e piani successori.
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Soggetti fragili (disabilità grave) con esigenze assistenziali post-genitoriali: il trust “dopo di noi” beneficia di un set di agevolazioni dedicate, purché la finalità e i requisiti siano rispettati alla lettera.
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Coppie di fatto o famiglie ricomposte: il trust consente di disegnare soluzioni non coperte dal fondo, che è legato alla sola famiglia nucleare fondata sul matrimonio/unione civile.
Domande frequenti (e risposte rapide)
Il fondo patrimoniale “blinda” i beni contro il Fisco?
No. Dipende dal nesso tra debito e bisogni della famiglia e dalla conoscenza del creditore; l’opponibilità non è automatica.
Quando si paga l’imposta di donazione nel trust?
Nello schema ordinario, alla distribuzione finale ai beneficiari; l’apporto è in linea generale neutro ai fini proporzionali e soggetto a imposte fisse.
Le aliquote e le franchigie sono diverse nel trust?
No: si applicano quelle generali per grado di parentela e per disabilità grave.
Il trust può essere “smontato” dai creditori?
Se abusivo o interposto, sì; resta praticabile la revocatoria nei casi previsti. Serve progettazione accurata e governance coerente.
Criteri pratici per una scelta informata nel 2025
Una buona regola è partire dagli obiettivi e dalle constraint:
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Obiettivo primario: tutela della casa familiare? Continuità dell’impresa? Protezione di soggetti fragili?
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Soggetti coinvolti: coppia sposata/unione civile oppure famiglia “allargata”?
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Rischio creditori: elevato (impresa, garanzie personali) o contenuto?
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Governance: serve una regia professionale (trustee) con obblighi di rendicontazione, o basta un vincolo civilistico?
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Budget e orizzonte temporale: preferenza per costi iniziali contenuti e gestione “leggera” (fondo), o maggiore flessibilità e controllo a costo di fee ricorrenti (trust)?
Una volta tracciato il quadro, conviene verificare impatti fiscali puntuali (aliquote/franchigie; imposte fisse all’apporto immobiliare), compliance e tempi operativi, richiamando le fonti ufficiali aggiornate: decreto legislativo 139/2024 e circolare AdE 3/E/2025 per la tassazione indiretta, circolare 34/E/2022 per il perimetro dei trust e i casi di interposizione, codice civile per la disciplina del fondo patrimoniale.
Punti chiave da ricordare
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Fondo patrimoniale: semplice e legato alla famiglia nucleare, protegge nei limiti dell’art. 170 c.c.; nessun vantaggio fiscale intrinseco.
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Trust familiare: segregazione e versatilità; imposte proporzionali alla distribuzione con imposte fisse agli apporti; attenzione a governance, interposizione e revocatoria.
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Novità 2024–2025: i trasferimenti da trust sono esplicitamente inclusi nel campo dell’imposta su successioni e donazioni; l’Agenzia ha fornito istruzioni operative aggiornate.
Una pianificazione fatta bene parte da obiettivi chiari e da atti coerenti. L’architettura giuridica è un abito su misura: scegliere lo strumento giusto significa allineare famiglia, impresa e fisco con rigore e trasparenza, utilizzando fonti normative aggiornate e prassi amministrative ufficiali.
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