INFORMATIVA PRECONTRATTUALE
Ai sensi dellโart. 165 del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 20307/2018 (il โRegolamento Intermediari) si forniscono di seguito le informazioni sul signor Luca Spinelli. (dโora innanzi il โCONSULENTEโ) e sui servizi da esso svolti.
Le informazioni contenute nel presente Documento devono essere fornite al cliente o potenziale cliente prima che questi sia vincolato da un accordo per la prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti o comunque prima della prestazione di tale servizio.
Il destinatario del presente documento รจ invitato a leggere quanto segue prima di prendere qualsiasi decisione circa la stipulazione di un contratto di consulenza in materia di investimenti.
Il CONSULENTE รจ a disposizione per fornire ulteriori informazioni circa la natura e le caratteristiche del servizio di consulenza in materia di investimenti.
1. INFORMAZIONI SUL CONSULENTE
Nome e Cognome: Luca Spinelli
Domicilio: Via Donatello 12 20851 Lissone MB
Sito web: consulente-finanziario.org
E-mail: info@consulente-finanziario.org – luca.spinelli@consulente-finanziario.org
PEC: consulente-finanziario.org@pec.it
Telefono e telefax: (+39) 039 679 0960 โ (+39) 327 377 9311
Iscritto con delibera n. 2670 del 18/02/2025 nella sezione CFA dellโAlbo unico dei consulenti finanziari
2. LINGUA UTILIZZATA
Il Cliente potrร comunicare con il CONSULENTE e ricevere da esso documenti e informazioni in lingua italiana.
3. METODI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI
L’invio di lettere, note informative, rendiconti, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione scritta, comprese le modifiche della informazioni contenute nel presente Documento, ove non diversamente previsto dalla legge o dal contratto, saranno effettuate al Cliente con pieno effetto all’indirizzo indicato all’atto della sottoscrizione del contratto o comunicato successivamente per iscritto.
Il Cliente puรฒ scegliere, al momento della sottoscrizione del contratto relativo al servizio di consulenza o con successiva comunicazione per iscritto, di ricevere le informazioni tramite supporto duraturo non cartaceo e, in particolare, tramite e-mail. A tal fine, il Cliente indicherร un indirizzo e-mail valido ed accessibile unicamente a lui e si impegna a mantenerlo attivo (o comunicare per iscritto un diverso indirizzo e-mail valido) sino a 14 mesi dopo lo scioglimento del contratto.
Le comunicazioni e/o eventuali notifiche al CONSULENTE dovranno essere effettuate dal Cliente al domicilio del CONSULENTE ovvero a mezzo posta elettronica certificata agli indirizzi sopra indicati.
Lโinvio delle raccomandazioni da parte del CONSULENTE e la conferma dellโesecuzione delle operazioni da parte del Cliente potranno essere effettuate mediante le seguenti modalitร :
โ posta (lettera raccomandata A/R)
โ consegna a mano
โ piattaforme di comunicazione via internet con utenza appositamente indicata dal Consulente
โ posta elettronica ordinaria, allโindirizzo indicato nel contratto
โ posta elettronica certificate (PEC), allโindirizzo indicato nel contratto
โ fax
4. ISCRIZIONE NELLโALBO PREVISTO DALLโ ART. 18 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 24.2.1998, N. 58
Si dichiara che il CONSULENTE รจ iscritto nella sezione dellโalbo di cui allโart. 18 bis del Decreto Legislativo 24.2.1998 (TUF) tenuto dallโOrganismo di Vigilanza previsto dallโart. 31, comma 4 del suddetto Decreto, con delibera del 18/02/2025 n 2670.
Il nome e lโindirizzo di contatto dellโOrganismo sono:โฆโฆ
5. RELAZIONI SULLโESECUZIONE DEL SERVIZIO DI CONSULENZA
Il CONSULENTE invia al Cliente i seguenti rendiconti relativi alla prestazione del servizio di consulenza:
entro 30 giorni dalla fine di ogni trimestre/semestre/anno solare un rendiconto contenente la composizione e lโandamento del Portafoglio;
entro 60 giorni dalla fine dellโanno solare, un rendiconto contenente a) una dichiarazione aggiornata che indichi i motivi secondo cui il Portafoglio corrisponde alle preferenze, agli obbiettivi e alle altre caratteristiche del Cliente, b) le raccomandazioni fornite nel periodo di riferimento c) in forma aggregata, i costi e gli oneri del Servizio prestato e dei Prodotti Finanziari e servizi oggetto di raccomandazione.
6. POLITICA SUI CONFLITTI DI INTERESSE
Ai sensi dellโart. 177 del Regolamento Intermediari il CONSULENTE ha adottato una Politica sui conflitti di interesse finalizzata a:
– individuare, in riferimento al servizio di consulenza in materia di investimenti, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa ledere gli interessi di uno o piรน clienti, comprese le sue preferenze di sostenibilitร ;
– definire le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire o gestire tali conflitti.
Le procedure e le misure adottate sono volte a identificare e prevenire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra il CONSULENTE il Cliente o tra il Cliente e altri clienti del CONSULENTE al momento della prestazione del Servizio oggetto del presente Contratto, al fine di evitare che tali conflitti di interesse incidano negativamente sul Cliente.
Il CONSULENTE ove le misure adottate non siano sufficienti a evitare, con ragionevole certezza, il rischio di danneggiare gli interessi del Cliente, informerร chiaramente su supporto durevole il Cliente della natura generale e/o delle fonti dei potenziali conflitti di interesse derivanti dalle raccomandazioni fornite, nonchรฉ delle misure adottate per mitigare i rischi connessi, affinchรฉ il Cliente possa assumere una decisione di investimento informata.
Il Cliente puรฒ richiedere aL CONSULENTE ulteriori dettagli analitici sulla politica di gestione dei conflitti di interessi ai recapiti precedentemente indicati
7. ATTIVITAโ PRESTATA E MODALITAโ DI SVOLGIMENTO
Il CONSULENTE svolge il servizio di consulenza in materia di investimenti di cui allโart. 1, comma 5, lettera f) del TUF, consistente nella โprestazione di raccomandazioni personalizzate ad un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a uno o piรน operazioni relative a strumenti finanziariโ
In particolare, il servizio prestato dal CONSULENTE ha per oggetto:
a) lโanalisi dellโallocazione del Portafoglio complessivo del cliente e della valutazione dellโefficienza dei prodotti detenuti;
b) lโeventuale riformulazione dellโasset allocation del portafoglio e degli strumenti e dei prodotti finanziari detenuti sulla base delle informazioni fornite dal cliente ;
c) la valutazione periodica, con frequenza annuale, dellโadeguatezza del Portafoglio
Le raccomandazioni personalizzate fornite al Cliente in esecuzione del servizio possono avere ad oggetto unโampia gamma di strumenti finanziari riconducibili alle seguenti categorie riportate nellโallegato 1, sezione C, del TUF
a) Valori mobiliari.
b) Quote e azioni di O.I.C.R.
Le raccomandazioni personalizzate possono avere ad oggetto anche prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari, quali i prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazioni e i prodotti finanziari emessi da banche, nonchรฉ il servizio di gestione di portafogli e il servizio di ricezione e trasmissione ordini.
Il CONSULENTE si riserva la possibilitร di svolgere i servizi accessori di cui al n. 3 e n. 5 dellโAllegato 1, sezione B, del TUF.
Non รจ prevista la prestazione di raccomandazioni non personalizzate.
In merito ad eventuali ulteriori attivitร professionali svolte dal CONSULENTE, si precisa che non sono oggetto della vigilanza della Consob nรจ dellโOrganismo.
La predetta attivitร di consulenza รจ rivolta sia ai clienti al dettaglio sia a clienti professionali
Nello svolgimento dellโattivitร il CONSULENTE non ha lโobbligo di aggiornare le raccomandazioni prestate al Cliente e di comunicare al Cliente le perdite subite sugli strumenti oggetto di raccomandazione.
Il Cliente รจ libero di non dar corso alle operazioni di investimento/disinvestimento consigliate in esecuzione del presente contratto.
Il Servizio puรฒ essere erogato dal CONSULENTE anche in luogo diverso dal suo domicilio.
Il CONSULENTE non รจ autorizzato ad eseguire le operazioni raccomandate al cliente il quale potrร effettuarle per il tramite degli intermediari abilitati (banche, SIM, SGR) nellโambito dei servizi di investimento e delle attivitร da queste prestate.
Quale remunerazione per lo svolgimento del servizio di consulenza il Cliente รจ tenuto a pagare al CONSULENTE e una parcella commisurata al contenuto ed al valore del servizio.
In mancanza di una modalitร univoca di quantificazione del compenso essa puรฒ variare in funzione dalla complessitร e dalla dimensione del patrimonio sotto consulenza, degli obiettivi e dal profilo di rischio del cliente ed in linea generale dal tempo che il CONSULENTE dedicherร allโanalisi e allo studio sulla fattispecie concreta. Pertanto il CONSULENTE si impegna a sottoporre al potenziale Cliente, dopo che questi gli abbia fornito le necessarie informazioni sopra sintetizzate, in tempo utile prima che questi sia vincolato da un accordo per la prestazione del servizio di consulenza, un preventivo di parcella personalizzato. Modalitร e tempi di pagamento saranno indicati nel suddetto preventivo
La parcella pagata dal Cliente costituisce, per previsione di legge e per vincolo contrattuale, lโunica forma di remunerazione del CONSULENTE per i servizi prestati al Cliente; al CONSULENTE รจ vietato percepire compensi (incentivi) da parte di soggetti terzi.
Il CONSULENTE รจ tenuto, per deontologia professionale, ad essere indipendente rispetto agli emittenti dei prodotti finanziari raccomandati, nonchรฉ rispetto agli intermediari abilitati allo svolgimento dei servizi di investimento nellโambito dei quali il Cliente esegue le raccomandazioni.
Nella prestazione del servizio di consulenza il CONSULENTE non puรฒ detenere fondi o titoli appartenenti ai clienti.
Il Cliente ed il CONSULENTE possono eventualmente concordare che il CONSULENTE abbia una delega a visionare gli investimenti del Cliente presso le banche o gli intermediari finanziari o le societร di gestione del risparmio che il Cliente utilizza, senza alcuna autorizzazione ad operare. Possono eventualmente concordare altresรฌ che le dette imprese di investimento inviino direttamente al CONSULENTE le informative sulle operazioni eseguite dal Cliente.
Per maggiori informazioni sui contenuti del servizio di consulenza e sugli obblighi del CONSULENTE e del cliente si rinvia al contratto di consulenza in materia di investimenti che deve essere sottoscritto preventivamente allo svolgimento del servizio.
8. VALUTAZIONE PERIODICA DELLโADEGUATEZZA
Nello svolgimento del servizio di consulenza in materia di investimenti il CONSULENTE fornisce al Cliente raccomandazioni in relazione ad operazioni di investimento o disinvestimento che, se eseguite, consentano lโadeguatezza del Portafoglio rispetto al profilo del Cliente ricostruito sulla base delle informazioni fornite mediante compilazione del Questionario sottopostogli prima della conclusione del presente contratto o in occasione di eventuali successivi aggiornamenti.
In particolare, il CONSULENTE verifica che lโoperazione raccomandata:
corrisponda agli obiettivi di investimento del Cliente, inclusa la sua tolleranza al rischio;
sia di natura tale che il Cliente sia finanziariamente in grado di sopportare i rischi connessi allโinvestimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
sia di natura tale per cui il Cliente possieda le necessarie conoscenze per comprendere i rischi connessi alla gestione del suo portafoglio.
Il CONSULENTE effettua una valutazione periodica dellโadeguatezza del Portafoglio con frequenza ANNUALE.
La valutazione di adeguatezza รจ svolta per consentire al consulente di agire secondo il migliore interesse del cliente. ร pertanto indispensabile che il Cliente, mediante la compilazione del Questionario sottopostogli dal CONSULENTE, fornisca informazioni corrette e aggiornate concernenti:
le sue conoscenze ed esperienze in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio;
la sua situazione finanziaria, compresa la sua capacitร di sostenere le perdite;
i suoi obbiettivi di investimento, compresa la sua tolleranza al rischio;
le sue preferenze di sostenibilitร .
Il Cliente รจ tenuto a comunicare al CONSULENTE eventuali aggiornamenti delle informazioni.
Le suddette informazioni consentono al CONSULENTE di comprendere le caratteristiche essenziali del Cliente e di raccomandargli prodotti finanziari e servizi di investimento che siano adeguati con particolare riferimento alla sua tolleranza al rischio, alla sua capacitร di sostenere perdite e alle sue preferenze di sostenibilitร ; nel caso in cui il Cliente non fornisca le informazioni previste nel Questionario, il servizio di consulenza non potrร essere prestato.
Il Cliente deve rendersi consapevole che risposte errate o non veritiere possono compromettere lโattendibilitร della valutazione di adeguatezza e diminuire il suo livello di tutela.
Il CONSULENTE รจ tenuto ad astenersi dal formulare raccomandazioni se nessuno dei prodotti finanziari e dei servizi di investimento รจ adeguato per il Cliente.
9. INTEGRAZIONE DEI FATTORI DI SOSTENIBILITAโ
Ai sensi dellโ Art. 165 comma 1 lett. h-bis del Regolamento Intermediari, nel processo di selezione degli strumenti finanziari oggetto del servizio di consulenza in materia di investimenti, il CONSULENTE integra una valutazione in merito ai fattori di sostenibilitร ambientale, sociale e di governance, al fine di garantire che i vari prodotti e strumenti possano essere raccomandati solamente a clienti che esprimono preferenze in tema di sostenibilitร compatibili con le caratteristiche degli stessi strumenti.
Dato che la consulenza svolta dal CONSULENTE riguarda il portafoglio finanziario nel suo complesso, la valutazione dei fattori di sostenibilitร viene svolta a livello di portafoglio. Ciรฒ significa che, nel suo complesso, il portafoglio dovrร essere allineato alle preferenze di sostenibilitร del cliente, anche se รจ possibile che, per ragioni di gestione del rischio o di raggiungimento degli obiettivi del cliente, alcuni singoli strumenti utilizzati non siano singolarmente allineati alle preferenze del cliente.
La valutazione delle caratteristiche di sostenibilitร ambientale, sociale e di governance viene svolta, a seconda della tipologia di strumento/prodotto secondo le informazioni dichiarate dallโemittente ai sensi delle regolamentazioni vigenti oppure utilizzando modelli di valutazione esterni (rating) e/o analisi svolte internamente.
10. ALTRE ATTIVITAโ PROFESSIONALI SVOLTE DA LUCA SPINELLI
Luca Spinelli presta le seguenti attivitร ulteriori rispetto al servizio di consulenza in materia di investimenti:
Consulenza per la valutazione e la copertura delle esigenze di integrazione pensionistica
Consulenza per lโindividuazione e quantificazione dei rischi del nucleo familiare
Consulenza per la pianificazione finanziaria personale e familiare
Consulenza per la pianificazione successoria familiare
Le suddette attivitร pur essendo personalizzate non hanno per oggetto specifici strumenti finanziari o prodotti finanziari.
Lo svolgimento delle attivitร summenzionate รจ regolato da uno specifico contratto, distinto da quello relativo al servizio di consulenza in materia di investimenti, che prevede il pagamento di un compenso fisso o variabile di volta in volta concordato con il cliente, commisurato al contenuto ed al valore dellโattivitร prestata.
Solo le attivitร sopra indicate, non rientranti tra i servizi accessori, sono sottratte alla vigilanza dellโOrganismo.
11. STRATEGIE DI INVESTIMENTO PROPOSTE
Nello svolgimento del servizio di consulenza il CONSULENTE non รจ orientato su determinate categorie o una gamma specifica di strumenti finanziari.
Il CONSULENTE non propone strategie di investimento standardizzate ma valuta per ogni Cliente la strategia piรน adeguata, tenuto conto degli obbiettivi di investimento del Cliente, della sua tolleranza al rischio e della sua situazione finanziaria, compresa la sua capacitร di sostenibilitร delle perdite.
