Il Cliente può presentare ricorso all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito presso la CONSOB, per la risoluzione extragiudiziale delle controversie tra investitori (esclusi i clienti professionali) e i consulenti finanziari autonomi o le società di consulenza finanziaria, come previsto dagli articoli 18-bis e 18-ter del TUF.
Il ricorso può riguardare violazioni degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nell’esercizio dell’attività disciplinata dalla Parte II del TUF, comprese le controversie rientranti nel Regolamento (UE) n. 524/2013.
L’Arbitro non è competente per le controversie che comportano richieste di somme superiori a 500.000€. Inoltre, sono esclusi dalla sua cognizione i danni non direttamente e immediatamente riconducibili all’inadempimento dell’intermediario, così come quelli di natura non patrimoniale.
Il diritto di ricorrere all’ACF è irrinunciabile e può essere sempre esercitato, anche in presenza di clausole contrattuali che prevedano la devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale.
Per maggiori informazioni, si invita a consultare il sito: acf.consob.it.