
Il regime forfettario è oggi la via fiscale più utilizzata dai titolari di partita IVA di piccole dimensioni, grazie a regole semplificate, adempimenti ridotti e a un’imposta sostitutiva unica. Chi emette fatture in questo regime ha obblighi specifici – dall’indicazione delle diciture in fattura al calcolo della base imponibile – e benefici che incidono sul carico fiscale complessivo. Questa guida spiega con taglio operativo chi può adottarlo, come predisporre correttamente la fattura e come stimare le imposte dovute, con i principali riferimenti normativi dell’Agenzia delle Entrate.
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Chi può utilizzare il regime forfettario e quando è utile
Possono aderire persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che, nell’anno precedente, hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 85.000 euro. La soglia è stata elevata dalla Legge 197/2022, mentre la disciplina di base è contenuta nella Legge 190/2014, art. 1 commi 54-89. Il regime è particolarmente utile per chi ha costi contenuti e cerca una gestione fiscale snella: niente IVA sulle vendite, niente ritenute d’acconto subite, niente IRAP e contabilità semplificata. Secondo le analisi periodiche dell’Osservatorio sulle partite IVA del MEF, si conferma tra le opzioni più scelte dalle nuove aperture.
Soglie e cause di fuoriuscita
La permanenza richiede il rispetto del limite di 85.000 euro su base annua. Se, nel corso dell’anno, i ricavi o compensi superano 100.000 euro, si esce dal regime dal giorno successivo – con applicazione dell’IVA ordinaria – come previsto dalla Legge 197/2022. Restano applicabili le altre cause ostative previste dalla Legge 190/2014 (ad esempio, partecipazioni di controllo in società che svolgono attività riconducibili a quella individuale).
Contributi previdenziali e aliquota al 5%
L’imposta sostitutiva è pari al 15%. Per le nuove attività che rispettano specifici requisiti, è prevista l’aliquota ridotta al 5% per i primi cinque anni, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nelle guide aggiornate. I contributi previdenziali obbligatori versati all’INPS o alle Casse professionali si deducono dal reddito forfettario prima del calcolo dell’imposta. Artigiani e commercianti possono richiedere la riduzione del 35% dei contributi fissi all’INPS, su opzione annuale.
Come emettere fattura nel regime forfettario
Dal 1° gennaio 2024 la fatturazione elettronica tramite Sistema di Interscambio è obbligatoria per tutti i forfettari (DL 36/2022 e successive modifiche). La fattura va emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione per le immediate, oppure in forma differita entro il 15 del mese successivo per cessioni/prestazioni documentate. Devono essere indicati i dati delle parti, la descrizione della prestazione o cessione, l’imponibile, eventuali rivalse previdenziali, il totale dovuto e le diciture di legge.
Diciture obbligatorie e marca da bollo
Poiché i forfettari non addebitano l’IVA, è necessario inserire una dicitura del tipo: Operazione in regime forfettario – non soggetta a IVA ai sensi dell’art. 1, commi 54-89, L. 190/2014. Sulle fatture di importo superiore a 77,47 euro va applicata l’imposta di bollo da 2 euro. Nelle e-fatture, il bollo è assolvibile in modo virtuale e il versamento avviene di regola su base trimestrale tramite F24 generato dall’Agenzia delle Entrate nell’area riservata.
Codici Natura IVA e ritenuta d’acconto
Nel tracciato XML della e-fattura si utilizza un codice natura IVA coerente con l’operazione non imponibile del regime forfettario, comunemente N2.2 (operazioni non soggette – altri casi). Non si applica la ritenuta d’acconto e va riportata un’avvertenza del tipo: Compenso non soggetto a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 1, comma 67, L. 190/2014. Per i professionisti:
- la rivalsa INPS del 4% per Gestione Separata è facoltativa e, se addebitata, concorre ai compensi;
- le rivalse previdenziali delle Casse private seguono i rispettivi regolamenti e confluiscono in fattura in apposita riga.
Calcolo dell’imposta sostitutiva passo per passo
La determinazione del reddito imponibile non parte dai costi reali, ma da un coefficiente di redditività applicato ai ricavi o compensi dell’anno, distinto per attività economica e stabilito dal DM 17 gennaio 2015. Sui forfettari non grava l’IVA, quindi si considerano gli importi incassati al lordo delle eventuali rivalse previdenziali e al netto di IVA non dovuta. La formula sintetica è la seguente:
- Reddito forfettario = Ricavi/compensi x coefficiente di redditività
- Base imponibile = Reddito forfettario – contributi previdenziali versati
- Imposta sostitutiva = Base imponibile x 15% (oppure 5% per chi ne ha diritto)
Esempio numerico
Professionista in regime forfettario con compensi annui pari a 40.000 euro e coefficiente di redditività del 78%:
- Reddito forfettario: 40.000 x 78% = 31.200 euro
- Contributi previdenziali versati nell’anno: 4.000 euro
- Base imponibile: 31.200 – 4.000 = 27.200 euro
- Imposta sostitutiva al 15%: 27.200 x 15% = 4.080 euro
In questo scenario l’aliquota effettiva sui compensi si attesta intorno al 10,2%, al netto dei contributi dedotti. Laddove ricorrano i requisiti per l’aliquota al 5%, l’imposta scenderebbe a 1.360 euro.
Versamenti e acconti
L’imposta si versa con modello F24 – sezione Erario – alle scadenze ordinarie insieme al saldo e agli acconti delle imposte sui redditi. In assenza di specifiche proroghe, il calendario tipico prevede saldo e primo acconto entro fine giugno e secondo acconto entro fine novembre, con possibilità di rateazione nei limiti ammessi. L’importo degli acconti si determina con metodo storico o previsionale, come per le altre imposte personali.
Punti chiave da ricordare
- Accesso al regime per ricavi/compensi fino a 85.000 euro – fuoriuscita immediata se si superano 100.000 euro in corso d’anno.
- Fatturazione elettronica obbligatoria per tutti i forfettari e emissione entro 12 giorni dall’operazione o in forma differita quando consentito.
- Diciture in fattura: non soggetto a IVA e non soggetto a ritenuta d’acconto secondo Legge 190/2014; bollo da 2 euro oltre 77,47 euro.
- Calcolo imposta: coefficiente di redditività del DM 17 gennaio 2015, deduzione dei contributi previdenziali e aliquota 15% o 5% per start-up.
- Contributi INPS o Cassa deducibili dal reddito forfettario; possibile riduzione INPS del 35% per artigiani e commercianti su opzione.
- Rispettare le scadenze di saldo e acconti con F24, monitorando aggiornamenti e chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.
Le regole qui descritte recepiscono i principali orientamenti ufficiali di Agenzia delle Entrate e MEF e offrono una traccia pratica per emettere fatture corrette e stimare con precisione l’onere fiscale in regime forfettario.
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