donazione della nuda proprieta ai figli quando conviene imposte e clausole da inserire
Aggiornato il: 31/05/2026Pubblicato in: AZIONI, EURO, MERCATO MONETARIO, METALLI PREZIOSI, ORO, SENZA CATEGORIA

Sempre più famiglie italiane valutano la donazione della nuda proprietà ai figli, riservandosi l’usufrutto vita natural durante. L’obiettivo è duplice: trasferire ricchezza in modo ordinato e fiscalmente efficiente, mantenendo al contempo il controllo e il godimento dell’immobile (abitazione, locazione e relativi frutti). Lo strumento è noto, regolato dal codice civile e dal Testo unico sulle successioni e donazioni, e consente di anticipare il passaggio generazionale evitando molte incertezze tipiche del dopo. Decidere se conviene richiede però di incrociare quattro variabili: composizione della famiglia, valore dell’immobile, età dell’usufruttuario, clausole da inserire nell’atto notarile.

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Che cos’è la donazione della nuda proprietà

La donazione è un contratto con cui il donante arricchisce il donatario per spirito di liberalità (articoli 769 e seguenti c.c.) e, quando riguarda beni immobili, deve essere stipulata con atto pubblico davanti al notaio con la presenza di due testimoni (art. 782 c.c.). Nella prassi, i genitori donano ai figli la nuda proprietà dell’immobile e si riservano l’usufrutto. Il risultato: i figli diventano proprietari “spogliati” del diritto di godimento, che resta ai genitori fino alla loro vita. Alla cessazione dell’usufrutto, la piena proprietà si consolida automaticamente in capo ai figli, senza ulteriori imposte.

Nuda proprietà e usufrutto: come si valorizzano

Il valore della nuda proprietà non è fisso ma dipende dal valore dell’immobile e dalla stima dell’usufrutto, calcolata secondo le tabelle ministeriali che utilizzano il tasso legale in vigore e l’età dell’usufruttuario (art. 46 del DPR 131/1986 e relative tabelle ministeriali). Più l’usufruttuario è giovane, maggiore è il valore dell’usufrutto e minore quello della nuda proprietà; viceversa se l’usufruttuario è anziano. Questo meccanismo incide sia sulle imposte sia sulla convenienza economica.

Quando conviene davvero: le situazioni tipiche

Valutare la donazione della nuda proprietà non è una scelta “a prescindere”. Alcuni contesti la rendono particolarmente adatta.

Famiglie con più immobili e redditi da locazione

Nei nuclei che possiedono più case o che percepiscono canoni, la riserva di usufrutto consente ai genitori di continuare a incassare i frutti, mentre i figli acquisiscono la proprietà a costo fiscale ridotto, perché si tassa la sola nuda proprietà.

Genitori ancora attivi e indipendenti

Quando i donanti sono relativamente giovani e in buona salute, il valore dell’usufrutto è più alto e la base imponibile della donazione si riduce. In pratica, si trasferisce una quota significativa di patrimonio pagando imposte più contenute rispetto alla piena proprietà.

Obiettivo di pianificazione successoria

Anticipare il passaggio agli eredi con donazione permette di distribuire gli immobili secondo un disegno coerente, mitigando conflitti futuri. Le clausole giuste (si vedrà oltre) aiutano a proteggere sia i genitori sia l’equilibrio tra i figli rispetto alla legittima.

Tutela del coniuge superstite

Nel caso di coniugi che intendono garantire all’altro il godimento della casa familiare, l’usufrutto riservato e alcune clausole (reversibilità, accrescimento) consento di preservare il diritto di abitare l’immobile anche dopo il primo decesso.

Quando può non convenire: i rischi da presidiare

La donazione non è una soluzione universale. Esistono criticità che vanno conosciute prima di firmare.

Difficoltà di circolazione del bene donato

Gli immobili di provenienza donativa possono incontrare resistenze in banca e sul mercato, a causa del rischio di azione di riduzione da parte dei legittimari lesi (articoli 553 e seguenti c.c.). In pratica, se un’eredità futura risultasse squilibrata, gli eredi legittimari potrebbero contestare la donazione entro determinati termini. Molti istituti pretendono coperture assicurative specifiche o attendono il decorso dei termini per operare con serenità. Esistono polizze dedicate al “rischio donazione” che riducono tali frizioni, ma hanno un costo.

Famiglie conflittuali o con pendenze

In contesti ad alta conflittualità tra eredi, donare oggi può irrigidire i rapporti domani. Serve una valutazione attenta della quota di legittima e della futura composizione dell’asse ereditario per evitare squilibri.

Donazioni a figli minorenni

Il trasferimento a minori è possibile, ma richiede l’accettazione con l’autorizzazione del giudice tutelare in alcune ipotesi. La gestione dell’immobile (locazione, manutenzioni straordinarie, eventuali atti dispositivi) può complicarsi. La consulenza notarile è imprescindibile.

Imprevisti sulla vita dell’usufruttuario

L’usufrutto si estingue con la morte dell’usufruttuario. Eventuali esigenze straordinarie (ad esempio vendita urgente) richiedono la convergenza di nudo proprietario e usufruttuario; senza accordo, l’operazione non si fa. L’atto può prevedere strumenti per prevenire lo stallo, ma non sempre bastano.

Imposte e costi: cosa si paga davvero

Le imposte delle donazioni sono disciplinate dal D.Lgs. 346/1990 (T.U. successioni e donazioni) e, per gli immobili, si sommano a imposte ipotecarie e catastali previste dal DPR 131/1986 e dal D.Lgs. 347/1990.

Imposta sulle donazioni

Per donazioni tra genitori e figli si applica una franchigia per ciascun beneficiario; oltre la franchigia si paga un’aliquota percentuale. Il riferimento è il T.U. successioni e donazioni (articoli 2 e 59 e seguenti). La base imponibile, nel caso di nuda proprietà, è calcolata sul valore della nuda proprietà e non sulla piena proprietà; la stima deriva dalle tabelle ministeriali basate sul tasso legale e sull’età dell’usufruttuario.

Fonti di riferimento: Agenzia delle Entrate – guide e schede sulle imposte di donazione; D.Lgs. 346/1990.

Imposte ipotecaria e catastale

Quando si donano immobili si pagano le imposte ipotecaria e catastale. In regime ordinario sono proporzionali; se il donatario possiede i requisiti “prima casa” (come definiti dalla normativa e dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate), queste imposte sono dovute in misura fissa. L’imposta di registro sull’atto di donazione è in misura fissa, con ulteriori tributi minori (imposta di bollo, tassa ipotecaria, tributi speciali catastali).

Fonti di riferimento: DPR 131/1986 (Testo unico registro), D.Lgs. 347/1990 (imposte ipotecaria e catastale), prassi Agenzia delle Entrate sul beneficio “prima casa”.

Esempio di calcolo (metodologico)

  • Valore di mercato dell’immobile: 300.000 euro.

  • Età dell’usufruttuario: parametro che determina, secondo tabella ministeriale, la percentuale di usufrutto e, per differenza, quella di nuda proprietà.

  • Base imponibile dell’imposta di donazione: valore della nuda proprietà così calcolato.

  • Applicazione della franchigia tra genitori e figli: si verifica se la base imponibile la supera o meno; in caso negativo non si pagano imposte di donazione.

  • Imposte ipotecaria e catastale: in misura proporzionale oppure fissa se sussistono i requisiti “prima casa” in capo al donatario.

  • Oltre alle imposte, vanno considerati onorari notarili e costi accessori (visure, volture, trascrizioni).

Questo approccio consente di simulare diverse combinazioni di età e valore, utile per scegliere il timing più efficiente.

Passaggi operativi: come si procede

Un trasferimento ben fatto inizia dal tavolo del consulente e si chiude nello studio notarile.

  1. Mappatura del patrimonio e dei bisogni
    Si definisce che cosa trasferire, a chi, con quali obiettivi (abitazione dei figli, mantenimento dei frutti al genitore, equità tra fratelli, tutela del coniuge).

  2. Verifica della quota di legittima
    Si stima l’asse ereditario futuro e si controlla che la donazione non pregiudichi i legittimari. L’analisi serve anche a scegliere le clausole (dispensa da collazione, imputazione).

  3. Due diligence sull’immobile
    Titoli, conformità urbanistica e catastale, eventuali ipoteche o servitù. Un immobile “pulito” riduce rischi e costi.

  4. Scelta delle clausole
    L’atto di donazione è personalizzabile: le clausole giuste fanno la differenza tra operazione ordinata e fonte di problemi.

  5. Stipula notarile
    Atto pubblico con notaio, due testimoni, accettazione del donatario, eventuali autorizzazioni (se minori), pagamento imposte e successiva trascrizione.

  6. Gestione successiva
    Locazioni, manutenzioni, ripartizione spese tra usufruttuario e nudo proprietario secondo gli articoli 1004 e 1005 c.c. (ordinaria a carico dell’usufruttuario, straordinaria al nudo proprietario, salvo patti).

Fonti di riferimento: Codice civile (artt. 769 ss., 782, 978 ss. sull’usufrutto; 1004–1005 su spese), Consiglio Nazionale del Notariato – Studi e Guide su donazioni.

Le clausole da inserire nell’atto: quali sono davvero utili

Una donazione ben scritta è prima di tutto una donazione ben clausolata. Ecco le pattuizioni più usate e il loro scopo.

Riserva di usufrutto a favore del donante

È la clausola cardine. I genitori mantengono il diritto di abitare e, se vogliono, di locare l’immobile incassandone i frutti. L’usufruttuario ha obbligo di custodire e conservare il bene e non può alterarne la destinazione. Nella clausola conviene precisare chi paga quali spese, come gestire le locazioni e se il donante può concedere in locazione anche oltre il termine dell’usufrutto (di regola, i contratti oltre il termine si risolvono con l’usufrutto, salvo patti).

Reversibilità dell’usufrutto al coniuge

Se muore il primo usufruttuario, il diritto può reversibilmente passare al coniuge superstite, evitando “salti di godimento” e garantendo la continuità dell’abitazione familiare. È una clausola di protezione molto diffusa nelle famiglie in cui uno dei due coniugi ha redditi più bassi o maggiori esigenze abitative.

Accrescimento dell’usufrutto tra più usufruttuari

Quando l’usufrutto è riservato a entrambi i coniugi, si può prevedere l’accrescimento a favore del superstite. All’estinzione dell’usufrutto di uno, l’altro continua a godere dell’intero bene fino alla propria morte. La clausola evita frazionamenti del diritto e semplifica la gestione.

Dispensa da collazione

La collazione (art. 737 c.c.) impone ai figli e discendenti che concorrono alla successione di conferire ciò che hanno ricevuto in vita dal defunto. La dispensa da collazione inserita in donazione esclude, nei limiti di legge, l’obbligo di conferire il bene, riducendo future liti tra fratelli. Non può tuttavia ledere stabilmente la legittima degli altri eredi: se la dispensa comporta lesione, resta possibile l’azione di riduzione.

Imputazione alla legittima “ex se”

Una formula molto usata stabilisce che quanto ricevuto dal donatario si imputa alla propria legittima. Serve a fotografare l’operazione come anticipo sull’eredità, impedendo che il donatario chieda ulteriori conguagli a scapito di altri coeredi. Anche qui, il rispetto delle quote di legge resta il perimetro da non oltrepassare.

Onere (modus) di assistenza o mantenimento

La donazione può essere gravata da un onere: ad esempio, contribuire alle spese sanitarie dei genitori o garantire una presenza minima di assistenza. L’onere deve essere preciso, proporzionato e verificabile; se eccessivamente generico o sproporzionato rischia di creare contenzioso. Inadempimenti gravi possono portare alla revoca della donazione per ingratitudine o per inadempimento dell’onere (artt. 793 e 801 c.c.), rimedi però estremi e delicati.

Patto di preferenza e limiti ragionevoli all’alienazione

Il divieto assoluto di alienazione è in linea di massima nullo se non sorretto da un interesse meritevole e contenuto nel tempo (art. 1379 c.c.). È più prudente inserire un patto di preferenza a favore dei genitori o degli altri fratelli in caso di futura vendita della nuda proprietà, oppure limiti temporanei e motivati alla vendita (ad esempio per alcuni anni e per ragioni familiari). Queste clausole tutelano la stabilità patrimoniale senza comprimere eccessivamente la circolazione del bene.

Clausola sulle spese e sulla gestione delle locazioni

Una previsione contrattuale che ripartisca spese ordinarie e straordinarie e disciplini le locazioni (chi firma, durata, canone, ripartizione) evita contenziosi. La norma codicistica è un buon riferimento, ma personalizzare riduce al minimo i grigi.

Clausola di sostituzione del donatario e sopravvenienze

Nelle famiglie con figli molto giovani o con possibili sopravvenienze (nuove nascite, adozioni), si possono prevedere meccanismi di riequilibrio o di sostituzione condizionata del donatario, entro i limiti posti dal divieto di patti successori. Il notaio aiuta a disegnare soluzioni coerenti con il diritto vigente.

Condizione risolutiva in caso di ingratitudine grave

Il codice civile consente la revoca per ingratitudine in presenza di comportamenti gravissimi (art. 801 c.c.). Talvolta si inseriscono clausole che richiamano espressamente tali ipotesi e la loro gestione. Non si tratta di patti punitivi, ma di clausole-ponte che richiamano i rimedi legali, rendendo più chiari processi e conseguenze.

Alternative alla donazione della nuda proprietà

Non sempre donare la nuda proprietà è la miglior strada. Esistono strumenti affini con vantaggi e limiti specifici.

Vendita con riserva di usufrutto ai figli

La vendita ai figli con riserva di usufrutto è lecita ma sensibile: richiede un corrispettivo reale e tracciabile, proporzionato al valore, per evitare contestazioni di donazione indiretta mascherata. Ha effetti fiscali diversi (imposta di registro, ipotecaria e catastale sulla piena o sulla nuda proprietà secondo i casi) e può essere utile quando occorre un effettivo trasferimento a titolo oneroso. Una vendita simulata espone a gravi rischi giuridici.

Patto di famiglia per l’azienda

Per il passaggio di aziende e partecipazioni si usa il patto di famiglia (artt. 768-bis c.c. e seguenti), che consente di trasferire il controllo a un discendente con un regime fiscale dedicato e il coinvolgimento degli altri legittimari. È la via maestra quando l’asset principale è l’impresa.

Vincoli di destinazione e trust

Il vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. e il trust interno (riconosciuto in giurisprudenza se ben strutturato) servono a proteggere beni per finalità specifiche. Sono soluzioni sofisticate, con costi e responsabilità gestionali, utili solo in scenari complessi (tutela di soggetti deboli, protezione patrimoniale, bisogni di lungo periodo). La consulenza combinata di notaio e fiscalista è indispensabile.

Errori frequenti da evitare

L’esperienza operativa evidenzia un set ricorrente di scivoloni che costano tempo e denaro.

  • Ignorare la legittima: donare oggi senza valutare l’asse futuro apre la strada a contenziosi e mette a rischio la circolazione del bene.

  • Dimenticare la dispensa da collazione: se equilibrata e lecita, è la chiave per prevenire attriti tra fratelli.

  • Non prevedere la reversibilità: il coniuge superstite rischia di perdere il tetto o di dover dipendere dalla buona volontà dei figli.

  • Sottovalutare le spese: tra imposte, onorari, visure e polizze “rischio donazione”, il budget va pianificato.

  • Clausole vaghe sugli oneri: un modus troppo generico è terreno di litigiosità; meglio scrivere doveri misurabili.

  • Donazioni “fai da te”: senza una due diligence iniziale sugli immobili e una verifica urbanistica si rischiano nullità o costi imprevisti.

  • Trascurare l’effetto età: stipulare “quando capita” può essere meno efficiente di una pianificazione calibrata sull’età del donante e sul tasso legale che governa le tabelle dell’usufrutto.

Domande pratiche dei lettori: risposte rapide

Chi paga l’IMU e le spese condominiali?
Di regola l’IMU grava sul nudo proprietario salvo il caso di abitazione principale esente, mentre le spese condominiali ordinarie spettano all’usufruttuario e quelle straordinarie al nudo proprietario, salvo patti diversi e salve specifiche prassi comunali sull’imposta. Verifica sempre il regolamento condominiale e il comune di riferimento.

Si può vendere l’immobile dopo la donazione?
Serve l’accordo di nudo proprietario e usufruttuario. La provenienza donativa può rendere più lenta la vendita per i rischi percepiti da banche e acquirenti. Una polizza dedicata può agevolare il finanziamento.

Cosa succede se nascono altri figli dopo la donazione?
La legittima impone equità. In caso di squilibrio, i nuovi legittimari potranno agire a tempo debito. Strutturare bene le clausole (imputazione alla legittima, eventuali conguagli) riduce il rischio.

La donazione è revocabile?
La revoca è possibile solo in casi tassativi (ingratitudine grave o sopravvenienza di figli, artt. 800–805 c.c.) e con termini stringenti. Non è uno strumento di ripensamento a piacere.

È necessario il consenso del coniuge del donante?
Dipende dal regime patrimoniale. In comunione legale, se l’immobile rientra nella comunione è richiesto l’intervento di entrambi. In separazione dei beni, decide il proprietario, salvo diverse situazioni.

Come valutare la convenienza: una checklist operativa

  1. Patrimonio e obiettivi: quali immobili, quali figli, quali tempi e quali esigenze di reddito dei genitori.

  2. Analisi della legittima: mappa dei legittimari attuali e possibili, valutazione dell’asse futuro.

  3. Simulazione imposte: proiezioni con e senza beneficio “prima casa” per il donatario, impatto delle tabelle dell’usufrutto.

  4. Clausole: reversibilità/accrescimento, dispensa da collazione, imputazione, oneri, patti di preferenza, ripartizione spese, gestione locazioni.

  5. Circolazione futura: necessità di finanziamento o vendita? Valutare polizza “rischio donazione”.

  6. Timing: età dei donanti e andamento del tasso legale (incide sulle tabelle e quindi sulla base imponibile).

  7. Documentazione: verifiche urbanistiche, catastali e ipotecarie prima dell’atto.

  8. Budget: imposte, onorari, costi accessori e tempistiche realistiche.

Dati e riferimenti normativi essenziali

Per un’analisi corretta è opportuno avere sottomano:

  • Codice civile: articoli 769–809 (donazioni), 978–1020 (usufrutto), 553–564 (riduzione e legittima), 737–751 (collazione), 1379 (divieti di alienazione), 1004–1005 (spese).

  • D.Lgs. 346/1990 (Testo unico successioni e donazioni): disciplina dell’imposta e delle franchigie.

  • DPR 131/1986 (T.U. registro) e D.Lgs. 347/1990 (imposte ipotecaria e catastale): misura delle imposte e regole applicative.

  • Tabelle ministeriali per la determinazione del valore dell’usufrutto in base al tasso legale e all’età dell’usufruttuario (Ministero dell’Economia e delle Finanze).

  • Prassi Agenzia delle Entrate: guide ufficiali su donazioni e agevolazione “prima casa”.

Questi riferimenti non sono meri formalismi: incidono sul calcolo della base imponibile e sul set di clausole ammissibili. Aggiornare i dati (in particolare tasso legale e tabelle dell’usufrutto) al momento della stipula evita errori di stima.

Perché parlarne con anticipo in famiglia

La trasparenza preventiva evita incomprensioni. Condividere scelte e motivazioni con tutti i potenziali legittimari limita attriti futuri, consente di calibrare le clausole sulle esigenze reali e rende più accettabile la provenienza donativa anche agli occhi di banche e acquirenti. Un dialogo ben condotto, magari con il supporto del consulente finanziario e del notaio, si traduce in operazioni più fluide e sostenibili.

Le mosse da pianificare prima di firmare

Pianificare la donazione della nuda proprietà ai figli può essere una strategia molto efficace per trasferire ricchezza mantenendo il controllo dell’immobile e ottimizzando il carico fiscale. La convenienza cresce quando i genitori sono relativamente giovani, quando il donatario può beneficiare del regime “prima casa” per le imposte ipotecaria e catastale, e quando l’atto è personalizzato con clausole adeguate: riserva e reversibilità dell’usufrutto, accrescimento, dispensa da collazione, imputazione alla legittima, oneri chiari e patti di preferenza. La valutazione della legittima è il perno attorno a cui ruota tutto: rispettare le quote significa proteggere la circolazione del bene e ridurre i rischi di contenzioso.

Un percorso ben disegnato prevede: analisi dell’assetto familiare, simulazioni fiscali basate sulle tabelle dell’usufrutto aggiornate, scelte notarili sartoriali e un confronto schietto tra i futuri eredi. Strumenti alternativi, come patto di famiglia o trust, possono essere più adatti in presenza di aziende o di esigenze speciali. La firma davanti al notaio è il punto d’arrivo di un processo che inizia dalla progettazione: è lì che si gioca la differenza tra un passaggio generazionale lineare e uno costellato di ostacoli.

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Scritto da: Luca Spinelli

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Fondatore di consulente-finanziario.org, Luca Spinelli è un consulente finanziario indipendente di Milano iscritto all'Albo OCF nonché investitore professionale. Specializzato in consulenza indipendente e gestione di portafoglio, promuove un'educazione finanziaria chiara e trasparente per aiutare le persone a prendere decisioni informate. Nel 2025 ha pubblicato un eBook dedicato alla consulenza finanziaria indipendente (ISBN 9791224027447).

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