
Chi apre o gestisce una partita IVA in Italia e rientra nel regime forfettario ha un vantaggio: le imposte si calcolano con una formula semplice, basata su un coefficiente fisso e su un’unica imposta sostitutiva. Conoscere i passaggi esatti consente di stimare con precisione quanto accantonare e come gestire gli acconti, evitando sorprese di cassa. Di seguito una guida pratica, con esempi numerici passo-passo.
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Chi rientra nel forfettario e quando si applica
Il regime forfettario è riservato a persone fisiche titolari di partita IVA con ricavi o compensi non superiori a 85.000 euro annui (limite introdotto dalla Legge di Bilancio 2023). L’Agenzia delle Entrate ricorda che oltre 100.000 euro di incassi nel corso dell’anno si esce dal regime in maniera immediata, con obbligo IVA dall’operazione che determina il superamento. Sotto tale soglia, se si supera 85.000 euro, l’uscita avviene dall’anno successivo. L’imposta sostitutiva è pari al 15%, ridotta al 5% per i primi 5 anni se sussistono i requisiti di inizio attività previsti dalla L. 190/2014 (assenza di attività analoghe nei tre anni precedenti e non mera prosecuzione di lavoro dipendente, tra le condizioni chiave).
Aliquote e obblighi principali
L’imposta sostitutiva rimpiazza IRPEF e relative addizionali. Nel forfettario non si applica l’IVA sulle vendite né si detrae quella sugli acquisti. I contributi previdenziali (INPS o casse professionali) sono interamente deducibili dal reddito forfettario prima di calcolare l’imposta – indicazione confermata dalle guide dell’Agenzia delle Entrate. Chi opera come artigiano o commerciante può richiedere la riduzione del 35% sui contributi fissi INPS (previa opzione), misura gestita dall’INPS.
Coefficienti di redditività
Il reddito imponibile non nasce dalle spese effettive, ma dall’applicazione di un coefficiente di redditività ai ricavi/compensi. I coefficienti sono stabiliti per gruppi di attività nell’Allegato 4 della L. 190/2014. A titolo esemplificativo: professioni 78%, artigiani 67%, commercio 40%. Occorre sempre verificare il proprio codice ATECO per individuare il coefficiente corretto.
La formula di calcolo passo-passo
Il calcolo del dovuto segue una sequenza standard valida su tutto il territorio nazionale e per ciascun periodo d’imposta.
- Ricavi/compensi annui: somma delle fatture incassate nell’anno (criterio di cassa).
- Reddito forfettario: ricavi/compensi x coefficiente di redditività.
- Base imponibile: reddito forfettario – contributi previdenziali versati nell’anno.
- Imposta sostitutiva: base imponibile x aliquota (15% oppure 5% se spettante).
- Saldo e acconti: si versano secondo le scadenze fiscali dell’anno successivo, con acconti generalmente ripartiti 40%-60% sull’imposta dovuta.
Spese deducibili: cosa entra e cosa resta fuori
Nel regime forfettario non rilevano le spese effettive – con una principale eccezione: i contributi previdenziali obbligatori, deducibili integralmente. Non si deducono canoni, azioni di marketing, utenze o altri costi operativi. La semplificazione contabile è uno dei tratti distintivi segnalati dall’Agenzia delle Entrate nelle guide dedicate al regime.
Esempi pratici di calcolo
Gli esempi che seguono hanno valore illustrativo e non sostituiscono la verifica puntuale di coefficienti e contribuzione. Le cifre dei contributi previdenziali sono ipotizzate per semplicità.
Esempio 1 – Professionista (coefficiente 78%) con aliquota al 5%
- Compensi incassati: 30.000 euro
- Reddito forfettario: 30.000 x 78% = 23.400 euro
- Contributi previdenziali versati: 4.000 euro (ipotesi)
- Base imponibile: 23.400 – 4.000 = 19.400 euro
- Imposta sostitutiva (5%): 19.400 x 5% = 970 euro
In sede di dichiarazione, si verseranno il saldo di 970 euro e gli acconti per l’anno successivo, calcolati sulla medesima imposta (salvo variazioni).
Esempio 2 – Artigiano (coefficiente 67%) con aliquota al 15%
- Ricavi incassati: 50.000 euro
- Reddito forfettario: 50.000 x 67% = 33.500 euro
- Contributi INPS versati: 5.200 euro (ipotesi, inclusi fissi)
- Base imponibile: 33.500 – 5.200 = 28.300 euro
- Imposta sostitutiva (15%): 28.300 x 15% = 4.245 euro
L’eventuale agevolazione contributiva del 35% riduce i contributi dovuti, con effetto anche sulla base imponibile e quindi sull’imposta. La scelta va ponderata per l’impatto su imponibile previdenziale e future prestazioni, tema di competenza INPS.
Esempio 3 – Commerciante (coefficiente 40%) vicino alla soglia
- Ricavi incassati: 80.000 euro
- Reddito forfettario: 80.000 x 40% = 32.000 euro
- Contributi INPS versati: 4.800 euro (ipotesi)
- Base imponibile: 32.000 – 4.800 = 27.200 euro
- Imposta sostitutiva (15%): 27.200 x 15% = 4.080 euro
Con incassi di 80.000 euro si resta nel forfettario. Oltre 85.000 euro, permanenza nel regime solo fino a fine anno e uscita dall’anno successivo; oltre 100.000 euro, uscita immediata e IVA dovuta da quell’operazione – meccanismo evidenziato nelle circolari dell’Agenzia delle Entrate post Legge di Bilancio 2023.
Scadenze e gestione degli acconti
L’imposta sostitutiva segue il calendario di saldo e acconti tipico dei redditi delle persone fisiche. Salvo proroghe normative, l’acconto complessivo è pari al 100% dell’imposta dell’anno precedente e si versa in due rate: 40% con il saldo e 60% entro l’autunno. L’ammontare degli acconti può essere ridotto con metodo previsionale se si stima un’imposta più bassa, assumendosi il rischio di eventuali interessi se la previsione risulta inferiore al dovuto.
- Saldo e primo acconto: generalmente a fine giugno dell’anno successivo ai redditi
- Secondo acconto: generalmente a fine novembre
Il versamento avviene tramite modelli F24 con codici tributo dedicati all’imposta sostitutiva del forfettario, indicati nelle risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate. La corretta gestione delle scadenze è cruciale per evitare sanzioni e interessi.
Punti chiave e prossimi passi
Il cuore del calcolo sta in tre elementi: coefficiente di redditività del proprio ATECO, contributi previdenziali deducibili e aliquota (5% o 15%). Una volta determinata la base imponibile, l’imposta sostitutiva si ottiene in modo lineare e gli acconti si commisurano al dovuto dell’anno precedente. I riferimenti di legge sono la L. 190/2014 e successive modifiche, oltre alle guide operative dell’Agenzia delle Entrate e alle istruzioni INPS per i contributi. Per un calcolo aderente al proprio profilo – specialmente se si è vicini alla soglia di 85.000 euro o si valutano agevolazioni previdenziali – è consigliabile un confronto con un consulente abilitato e la verifica del coefficiente ATECO applicabile.
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